Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 65

Articolo 65


L'articolo 186 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".