Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 164

Articolo 164


L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 405 - Assenso del coniuge per l'affiliazione. - Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.
Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare puo', per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione".