Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 93

Articolo 93


L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 235 - Disconoscimento di paternità. - L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre".