Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 220

Articolo 220


L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".