Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 116

Articolo 116


L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice".