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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 96
Articolo 96
Separazione degli imputati detenuti
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato.
In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.