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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 157
Articolo 157
Ulteriori indagini. Avocazione
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.