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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 260
Articolo 260
Esecuzione
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.