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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 141-bis
Articolo 141-bis
Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova . Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
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1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.