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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 163
Articolo 163
Presentazione dell'arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall'articolo
558 comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.