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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 108-bis
Articolo 108-bis
Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato
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1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.