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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 53
Articolo 53
Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.