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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 185
Articolo 185
Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.