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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 114
Articolo 114
Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.