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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 130
Articolo 130
Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.