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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 143
Articolo 143
Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.