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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 163-bis
Articolo 163-bis
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
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1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.