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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 47
Articolo 47
Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.