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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 40
Articolo 40
Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
1. Nel caso ********* previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.