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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 76
Articolo 76
Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.