Decreto legislativo n. 271 del 1989
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Preambolo
TITOLO I
Norme di attuazione
Capo I
Disposizioni relative al giudice
1Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
2Riunione di processi
Capo II
Disposizioni relative al pubblico ministero
3ABROGATO
3-bisPriorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale
4Contrasto tra pubblici ministeri
4-bisFormalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
4-terNucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Capo III
Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
5Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
6Costituzione dell'organico delle sezioni
7Ripianamento organico e posti vacanti
8Assegnazione alle sezioni
9Direzione e coordinamento delle sezioni
10Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
11Trasferimenti del personale delle sezioni
12Servizi di polizia giudiziaria
13Servizi operanti in ambito più vasto del circondario
14Allontanamento dei dirigenti dei servizi
15Promozioni
16Sanzioni disciplinari
17Procedimento disciplinare
18Ricorso
19Sospensione cautelare
20Disposizione transitoria
Capo IV
Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
21Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente
22Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare
23Assenza delle parti private diverse dall'imputato
24Nomina di più difensori
25Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
26Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
27Documentazione della qualità di difensore
28Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
29Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio
30Comunicazione al difensore di ufficio
31Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
32Recupero dei crediti professionali
32-bisABROGATO
33Domicilio della persona offesa
34Designazione del sostituto del difensore
35Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
36Accesso del difensore al luogo di custodia
37Procura speciale rilasciata in via preventiva
38ABROGATO
Capo V
Disposizioni relative agli atti
39Autenticazione della sottoscrizione di atti
40Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
41Atto ricostituito
42Trasmissione a distanza di copia di atti
43Autorizzazione al rilascio di copia di atti
44Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
45Relazione nel procedimento in camera di consiglio
45-bisPartecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
45-terGiudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa
46Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
47Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
48Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
49Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
50Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
51Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
51-bisAssistenza dell'interprete e traduzione degli atti
52Citazione dell'interprete
53Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
54Copie degli atti da notificare
55Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
56Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
56-bisNotificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore
57Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
58Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
59Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
60Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare
61Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
62Indicazione delle generalità del domiciliatario
63Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
63-bisComunicazione di cortesia
64Comunicazione di atti
64-bisComunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile 99 101
64-terDiritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini
65ABROGATO
Capo VI
Disposizioni relative alle prove
66Procedimento di esclusione del segreto
67Albo dei periti presso il tribunale
67-bisElenco nazionale degli interpreti e traduttori
68Formazione e revisione dell'albo dei periti
69Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti
70Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti
71Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
72Reclamo avverso le decisioni del comitato
72-bisPrelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette
72-terRedazione del verbale delle operazioni
72-quaterDistruzione dei campioni biologici
73Consulente tecnico del pubblico ministero
74Consulenza o Perizia nummaria
75Scritture di comparazione
76Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
77Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti
78Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero
79Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
80Esecuzione di perquisizioni locali
81Redazione del verbale di sequestro
82Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
83Vendita o distruzione delle cose deperibili
84ABROGATO
85Restituzione con imposizione di prescrizioni
86Vendita o distruzione delle cose confiscate
86-bisDestinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale
86-terDestinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
87ABROGATO
88Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
89Verbale e registrazioni delle intercettazioni
89-bisArchivio delle intercettazioni
90ABROGATO
Capo VII
Disposizioni relative alle misure cautelari
91Giudice competente in ordine alle misure cautelari
92Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare
93Deposito del verbale di interrogatorio
94Ingresso in istituti penitenziari
95Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
96Separazione degli imputati detenuti
97Comunicazioni al servizio informatico
97-bisModalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
98Cessazione delle misure cautelari estinte
99Inammissibilità della richiesta di riesame
100Trasmissione degli atti in caso di impugnazione
101Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
102Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione
102-bisReintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione
103Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
104Esecuzione del sequestro preventivo
104-bisAmministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio
Capo VIII
Disposizioni relative alle indagini preliminari
105Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
106Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
107Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato
107-bisDenunce a carico di ignoti
107-terAssistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela
108Denunce e altri documenti anonimi
108-bisModalità particolari di trasmissione della notizia di reato
108-terDenunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea
109Ricezione della notizia di reato
110Richiesta dei certificati
110-bisRichiesta di comunicazione delle iscrizioni
110-terInformazione sulle iscrizioni
110-quaterRiferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative
111Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere
112Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita
113Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
114Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
115Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria
116Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato
117Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
118Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
118-bisCoordinamento delle indagini
119Annotazione di atti del pubblico ministero
120Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo
121Liberazione dell'arrestato o del fermato
122Trasmissione della richiesta di convalida
123Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto
124Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
125ABROGATO
126Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
127Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
127-bisAvocazione e criteri di priorità
128Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
129Informazioni sul procedimento penale
130Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
130-bisSeparazione dei procedimenti in fase di indagine
131Deposito degli atti per l'udienza preliminare
131-bisLiberazione dell'imputato prosciolto
132Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
132-bisFormazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
132-terFissazione dell'udienza per la riapertura del processo
133Notificazione del decreto che dispone il giudizio
Capo IX
Disposizioni relative ai procedimenti speciali
134ABROGATO
134-bisPartecipazione a distanza nel giudizio abbreviato
135Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
136Limiti all'effetto estintivo
137Concorso formale e continuazione
138Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
139Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato
140Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
Capo X
Disposizioni relative al procedimento di oblazione
141Procedimento di oblazione
Capo X-BIS
Disposizioni in materia di messa alla prova
141-bisAvviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova . Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
141-terAttività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova
Capo XI
Disposizioni relative al dibattimento
142Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
143Rinnovazione della citazione a giudizio
143-bisAdempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
144ABROGATO
145Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
145-bisAule di udienza protette
146Aula di udienza dibattimentale
146-bisPartecipazione al dibattimento a distanza
147Riprese audiovisive dei dibattimenti
147-bisEsame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
147-terRicognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia
147-quaterRequisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
148Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
149Regole da osservare prima dell'esame testimoniale
150Esame delle parti private
151Assunzione di nuove prove
152Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
153Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
154Redazione non immediata dei motivi della sentenza
154-bisLiberazione dell'imputato prosciolto
154-terComunicazione della sentenza
154-quaterSentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria
Capo XII
Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
155ABROGATO
156ABROGATO
157Ulteriori indagini. Avocazione
158ABROGATO
159Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio
160Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
161ABROGATO
162Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
163Presentazione dell'arrestato per la convalida
Capo XII-BIS
Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale
163-bisInosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
163-terPresentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata
Capo XIII
Disposizioni relative alle impugnazioni
164ABROGATO
165Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
165-bisAdempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione
165-terMonitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice
166ABROGATO
166-bisPoteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
167Nuovi motivi della impugnazione già proposta
167-bisAdempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice
168Disposizione di rinvio
169Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
169-bisSezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi
170Sezioni unite
171Questione dedotta nel corso della discussione
172Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite
173Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto
174Rettifiche e integrazioni alla motivazione
175Determinazione del giudice di rinvio
175-bisDecisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice
176Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario
Capo XIV
Disposizioni relative al giurì d'onore
177Deferimento del giudizio a un giurì d'onore
178Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto
179Procedimento davanti al giurì d'onore
180Sanzioni pecuniarie
Capo XV
Disposizioni relative alla esecuzione
181ABROGATO
181-bisModalità di pagamento delle pene pecuniarie
182ABROGATO
183Richiesta di applicazione di pena accessoria
183-bisEsecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide
183-terEsecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
Esecuzione della confisca in casi particolari
icolo 183-terEsecuzione della confisca in casi particolari
183-quaterEsecuzione della confisca in casi particolari
184Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
185Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
186Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
187Determinazione del reato più grave
188Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
189Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
190Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata
191Applicazione del divieto di soggiorno
192Annotazione del decreto di grazia
193Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
194ABROGATO
195ABROGATO
196ABROGATO
197ABROGATO
198ABROGATO
199ABROGATO
200ABROGATO
Capo XVI
Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere
201Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
202Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
203Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
204Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
204-bisComunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria
205Richiesta del testo di leggi straniere
205-bisIrrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria
205-terPartecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
Capo XVII
Disposizione finale
206Regolamento ministeriale
TITOLO II
Norme di coordinamento
207Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
208Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
209Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
210Competenza
211Rapporti tra azione civile e azione penale
212Costituzione di parte civile e intervento nel processo
213Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
214Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
215Rilascio del passaporto
216Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
217Applicazione provvisoria di pene accessorie
218Ipoteca legale
219Associazioni segrete
220Attività ispettive e di vigilanza
221Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
222Investigatori privati
223Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
224Violazione del foglio di via da parte dello straniero
225Perquisizioni domiciliari
226Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni
227ABROGATO
228ABROGATO
229Disposizioni speciali in tema di sequestri
230Fermo, arresto e cattura
231Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
232Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione
233Giudizio direttissimo
234Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato
235Violazioni di leggi finanziarie
236Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
237ABROGATO
238Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise
239Interruzione della prescrizione
240ABROGATO
240-bisSospensione dei termini processuali nel periodo feriale
TITOLO III
Norme transitorie
241Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria
242Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti
243Revoca delle sentenze di proscioglimento
244Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria
245Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti
246Questioni pregiudiziali
247Giudizio abbreviato
248Applicazione della pena su richiesta delle parti
249Procedimento per decreto
250Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie
251Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione
252Infermità di mente sopravvenuta all'imputato
253Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria
254Formule di proscioglimento
255Ricorso immediato per cassazione
256Criteri per il rinvio a giudizio
257Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento
258Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice
259Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
260Esecuzione
All.Allegati
Tabella ASpostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 104-bis

Articolo 104-bis
Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio

.

1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo. (93) (96) (98)

1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

111

1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. (93) (96) (98)

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.

1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione. (105)

1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies. (105)

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo. (105)

1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo. (105)