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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 57
Articolo 57
Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.