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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 259
Articolo 259
Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.