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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 110-ter
Articolo 110-ter
Informazione sulle iscrizioni
. 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.