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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 3-bis
Articolo 3-bis
Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale
. 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.