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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 208
Articolo 208
Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.