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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 148
Articolo 148
Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.