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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 204
Articolo 204
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.