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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 174
Articolo 174
Rettifiche e integrazioni alla motivazione
1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.