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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 246
Articolo 246
Questioni pregiudiziali
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.