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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 45-bis
Articolo 45-bis
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
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1. la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. (76) (83)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice. (27) (33) (76) (83)