Menu
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 1
Articolo 1
Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
. 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.