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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 132-ter
Articolo 132-ter
Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo
. 1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.