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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 4-ter
Articolo 4-ter
Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
. 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.