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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 167
Articolo 167
Nuovi motivi della impugnazione già proposta
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.