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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 210
Articolo 210
Competenza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.