Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 236
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorsoin permesso-premio.