Menu
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 211
Articolo 211
Rapporti tra azione civile e azione penale
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.