Menu
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 160
Articolo 160
Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479.