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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 175-bis
Articolo 175-bis
Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice
. 1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.