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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 79
Articolo 79
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.