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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 111
Articolo 111
Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.