Menu
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 27
Articolo 27
Documentazione della qualità di difensore
1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.