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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 170
Articolo 170
Sezioni unite
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.