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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 28
Articolo 28
Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.