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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 80
Articolo 80
Esecuzione di perquisizioni locali
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.
2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.