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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 133
Articolo 133
Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.