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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 41
Articolo 41
Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.