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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 202
Articolo 202
Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.