Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 110
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.